CODICE CIVILE
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Art. 1766. Nozione
[1] Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Art. 1767. Presunzione di gratuità
[1] Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.
Art. 1768. Diligenza nella custodia
[1] Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
[2] Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Art. 1769. Responsabilità del depositario incapace
[1] Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.
Art. 1770. Modalità della custodia
[1] Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
[2] Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
Art. 1771. Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
[1] Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.
[2] Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772. Pluralità di depositanti e di depositari
[1] Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
[2] La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
[3] Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Art. 1773. Terzo interessato nel deposito
[1] Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
Art. 1774. Luogo di restituzione e spese relative
[1] Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775. Restituzione dei frutti
[1] Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
Art. 1776. Obblighi dell'erede del depositario
[1] L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
Art. 1777. Persona a cui deve essere restituita la cosa
[1] Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
[2] Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Art. 1778. Cosa proveniente da reato
[1] Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarne il deposito fatto presso di sé. Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
Art. 1779. Cosa propria del depositario
[1] Il depositario è liberato da ogni obbligazione se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.
Art. 1780. Perdita non imputabile della detenzione della cosa
[1] Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.
[2] Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1781. Diritti del depositario
[1] Il depositante è obbligato a rimborsare al depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
Art. 1782. Deposito irregolare
[1] Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.
[2] In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.