CODICE CIVILE
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Art. 1782. Deposito irregolare
[1] Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.
[2] In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.