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CODICE CIVILE

Capo XII - Del deposito

Sezione I - Del deposito in generale

Art. 1778. Cosa proveniente da reato

[1] Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarne il deposito fatto presso di sé. Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.