CODICE CIVILE
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Art. 1778. Cosa proveniente da reato
[1] Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarne il deposito fatto presso di sé. Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.