CODICE CIVILE
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Art. 1776. Obblighi dell'erede del depositario
[1] L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.