Questo sito utilizza cookie tecnici propri e cookie di profilazione di terze parti per inviare pubblicità in linea con le tue preferenze.

Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso ai cookie leggi l'informativa.

censimento

NEWS

ansa facebook

CODICE CIVILE

Capo XII - Del deposito

Sezione I - Del deposito in generale

Art. 1775. Restituzione dei frutti

[1] Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.