CODICE CIVILE
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Art. 1772. Pluralità di depositanti e di depositari
[1] Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
[2] La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
[3] Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.