CODICE CIVILE
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Art. 1771. Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
[1] Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.
[2] Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.