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CODICE CIVILE

Capo XII - Del deposito

Sezione I - Del deposito in generale


Art. 1771. Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa


[1] Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.


[2] Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.