CODICE CIVILE
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Art. 1770. Modalità della custodia
[1] Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
[2] Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.