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CODICE CIVILE

Capo XII - Del deposito

Sezione I - Del deposito in generale

 

Art. 1770. Modalità della custodia

[1] Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.


[2] Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.