CODICE CIVILE
Capo X - Del contratto di Agenzia
Art. 1753. Agenti di assicurazione
[1] Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate [dalle norme corporative o] 1 dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.
1 Espressione da ritenersi abrogata a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con r.d.l. 9.8.1943, n. 721.