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CODICE CIVILE

Capo X - Del contratto di Agenzia


Art. 1753. Agenti di assicurazione

[1] Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate [dalle norme corporative o] 1 dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

1 Espressione da ritenersi abrogata a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con r.d.l. 9.8.1943, n. 721.