CODICE CIVILE
Capo X - Del contratto di Agenzia
Art. 1746. Obblighi dell'agente
[1] Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario 1 .
[2] Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all' articolo 1736 , in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia 2 .
[3] È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo 3 .
1 Comma così sostituito dall'art. 2 d.lg. 15.2.1999, n. 65.
2 Comma così modificato dall'art. 28, 1° co., l. 21.12.1999, n. 526.
3 Comma inserito dall'art. 28, 2° co., l. 21.12.1999, n. 526.