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CODICE CIVILE

Capo X - Del contratto di Agenzia


Art. 1743. Diritto di esclusiva

[1] Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.