CODICE CIVILE
Capo X - Del contratto di Agenzia
Art. 1743. Diritto di esclusiva
[1] Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.