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CODICE CIVILE

Capo X - Del contratto di Agenzia


Art. 1742. Nozione


[1] Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

[2] Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiunte. Tale diritto è irrinunciabile 1* .

1* Comma inserito dall'art. 1 d.lg. 10.9.1991, n. 303 e successivamente così sostituito dall'art. 1 d.lg. 15.2.1999, n. 65.